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Legislazione infermieristica: punto di vista cronologico

In questo articolo, in fase di continuo aggiornamento, sono riassunti in ordine cronologico i principali decreti che hanno portato all’evoluzione della professione infermieristica.

1946Decreto legislativo 233/46Linee guida per la costituzione degli ordiniRicostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.
1950Decreto P.R. 221/50Regolamentazione per la professioneApprovazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.
1954Legge 1049/54Nascita Collegi IPASVIIstituzione del Collegi delle Infermiere professionali, delle assistenze sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia.
1960Primo codice deontologicoPrimo codice deontologico degli infermieri
1994D.M. 739/94Profilo professionale dell’infermiereProfilo professionale dell’infermiere
1996Patto infermiere cittadinoPatto infermiere cittadino
1997D.M. 70/97Infermiere pediatricoRegolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’infermiere pediatrico
1999Legge 42/99Abrogazione mansionarioDisposizioni in materia di professioni sanitarie
2000Legge 251/2000Accesso alle lauree di secondo livelloDisciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica
2006Legge 43/2006Istituzione della figura del coordinatoreDisposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria e delle prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali
2018Legge 3/2018Nascita OPIDelega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute
2019Ultimo codice deontologicoNuovo codice deontologico degli infermieri

1946 – Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13/09/46 n. 233 – Ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

Questo decreto riguarda la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina l’esercizio di tali professioni. I principali punti sono:

  • Costituzione degli ordini: nelle circoscrizioni geografiche delle province esistenti sono costituiti gli Ordini delle professioni sanitarie, quali medici-chirurgi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, professioni infermieristiche e ostetriche, tecnici di radiologia medica, professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
  • Autonomia e vigilanza: gli ordini e le relative federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono come organi sussidiari dello Stato per tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale. Sono dotate di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Il finanziamento è esclusivamente attraverso i contributi degli iscritti.
  • Competenza territoriale: in caso di esiguo numero i professionisti residenti, il Ministero può disporre che un Ordine abbia competenza su due o più circoscrizioni confinanti o su una o più regioni.
  • Avvalimento e associazione: Per funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute può disporre il ricorso a forme di avvalimento o associazione tra Ordini.
1950 – Decreto del presidente della Repubblica 221/50 – Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.
  • Regole per la gestione e l’iscrizione dei professionisti all’albo professionale (requisiti e documenti necessari per l’iscrizione).
  • Organizzazione interna degli ordini e dei collegi.
  • Regolamentazione per l’elezione degli organi direttivi degli ordini e collegi.
  • Regolamentazione per la gestione amministrativa e contabile degli ordini e dei collegi.
  • Regolamentazioni per sanzioni e provvedimenti disciplinari.
1954 – Legge 1049/54 – Istituzione del Collegi delle Infermiere professionali, delle assistenze sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia.

In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie […] Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella Provincia sia esiguo, l’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Province finitime, designandone la sede.

1960 – Primo codice deontologico degli infermieri

Questo importante documento ha contribuito a definire l’identità professionale dell’infermiere, in particolare è stata sottolineata la relazione con altre professioni sanitarie. Fra i punti principali che hanno contribuito a stabilire gli standard etici e professionali per la pratica infermieristica troviamo:

  • Dovere di cura e assistenza.
  • Riservatezza e segretezza.
  • Competenza professionale.
  • Collaborazione interprofessionale.
  • Etica e integrità.
  • Autonomia e responsabilità.
1994 – D.M. 739/94 – Profilo professionale dell’infermiere

Viene riconosciuta alla professione infermieristica la natura di professione intellettuale e si attribuisce all’infermiere autonomia professionale, competenze e responsabilità, di natura penale, civile e disciplinare.

  • È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica (Art. 1 comma 1).
  • L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria (Art. 1 comma 2).
  • L’infermiere partecipa all’individuazione dei bisogni, pianifica e gestisce il piano assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, agisce da solo e in cooperazione con altri operatori sanitari, si avvale di personale di supporto, svolge la sua attività nelle strutture pubbliche o private, come dipendente o libero professionista (Art. 1 comma 3).
  • L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca (Art. 1 comma 4).
  • Vengono identificate 5 area di formazione post base: sanità pubblica, pediatria, salute mentale, geriatria, area critica (Art. 1 comma 5).
  • Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale (Art. 2).
  • Si stabilisce l’equipollenza tra il Diploma Universitario di Infermiere ed i titoli preesistenti per l’accesso alla professione ed ai pubblici uffici (Art. 3).
1996 – Patto infermiere cittadino

E’ un impegno attivo che l’infermiere assume nei confronti del cittadino.

1997 – D.M. 70/97 – Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’infermiere pediatrico
  • E’ individuata la figura professionale dell’Infermiere pediatrico con il seguente profilo: l’Infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del Diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.
  • L’assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria.
  • Il Diploma universitario di Infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.
1999 – Legge 42/99 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie
  • La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria“.
  • Abrogazione del mansionario istituito con decreto del presidente della Repubblica 225/1974. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie […] è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici Codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
  • I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari […] ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
2000 – Legge 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica

Questa legge stabilisce un importante punto di svolta nella storia della professione infermieristica. Nota anche come “legge della dirigenza infermieristica”, nasce come risposta alle necessità di rinnovare e valorizzare il ruolo degli infermieri all’interno del sistema sanitario nazionale, conferendo all’infermiere maggiore autonomia e responsabilità professionale. Alcuni punti chiave di questa riforma sono:

  • Autonomia professionale: gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche svolgono attività con autonomia professionale, mirate alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva. Utilizzano metodiche di pianificazione per obbiettivi dell’assistenza.
  • Valorizzazione del ruolo: la legge promuove la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professioni infermieristiche ed ostetriche, contribuendo alla realizzazione del diritto alla salute e all’integrazione del lavoro della sanità italiana con quella di altri stati europei.
  • Linee guida: Il ministero della sanità emana linee guida per l’attribuzione della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e per la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
  • Lauree di secondo livello: gli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati con i precedenti ordinamenti possono accedere alla laurea di secondo livello in scienze infermieristiche.
  • Riconoscimento formale della dirigenza: le aziende possono conferire incarichi di dirigenza dell’assistenza infermieristica ed ostetrica, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale.
2006 – Legge 43/2006 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria e delle prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali

Questa legge mira a regolare e valorizzare la professione infermieristica attraverso normative che definiscono l’accesso alla professione, l’aggiornamento continuo, l’istituzione di un ordine professionale e la creazione di nuove figure professionali necessarie nel contesto sanitario contemporaneo.

  • Istituzione degli ordini: La legge istituisce l’obbligo di istituire un Ordine professionale per gli infermieri, simile a quelli esistenti per medici e odontoiatri (entreranno giuridicamente in vigore nel 2018 con la legge Lorenzin)
  • Obbligo di iscrizione all’albo: la legge impone a tutti gli infermieri l’obbligo di iscriversi all’albo per poter esercitare la professione legalmente. Per questo requisito è necessario il conseguimento di un titolo universitario abilitante.
  • Definizione delle professioni: la legge definisce queste professioni come quelle previste dalle legge 251/2000 e dal decreto del Ministero della sanità del 29 marzo 2001. Gli operatori di queste professioni svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione.
  • Accesso alla professione: l’esercizio della professione infermieristica richiede il conseguimento di un titolo universitario abilitante.
  • Nuove figure professionali: la Legge prevede la creazione di nuove figure professionali necessarie nel contesto sanitario contemporaneo (es. osteopata).
  • Istituzione della figura di coordinamento: definisce i requisiti minimi per i coordinatori infermieristici, quali master di 1° livello e esperienza triennale.
  • Formazione continua: E’ previsto un obbligo di aggiornamento professionale continuo per gli infermieri, organizzato secondo le modalità dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), simile a quelle previste per i medici.
  • Competenza delle regioni: Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie definite dalle legge.
  • Applicazione alle regioni a statuto speciale: Le norme delle legge si applicano anche alle regioni a statuto speciali e alle province autonome di Trento e Bolzano.
2018 – Legge 3/2018 o legge Lorenzin – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

La legge Lorenzin ha introdotto molte novità per gli infermieri, contribuendo a riformare le professioni sanitarie in Italia.

  • La federazione nazionale IPASVI è ora ufficialmente la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), con i collegi provinciali che diventano Ordini Provinciali delle professioni Infermieristiche (OPI).
  • La composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine e le commissioni di albo di Ordini e Federazione saranno regolamentati da decreti ministeriali.
  • Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, saranno adottati regolamenti che disciplineranno aspetti quali elezioni, limite dei mandati, scioglimento degli Ordini, tenuta degli albi e sanzioni.

La legge inoltre fornisce indicazioni sulla sperimentazione clinica, delegando il governo a riformare la normativa sulla sperimentazione dei medicinali per uso umano.

2019 – Nuovo codice deontologico degli infermieri

Approvato il 13 aprile 2019, rafforza i concetti fondamentali che stanno alla base della professione infermieristica. Alcune novità includono:

  • Ruolo più completo: il codice concepisce una figura professionale in grado di ricoprire un ruolo più completo all’interno delle strutture sanitarie, comprese la pratica della libera professione.
  • Comportamento etico: enfatizza i concetti che delineano il comportamento etico e professionale dell’infermiere nel contesto della sanità moderna.
  • Norme vincolanti: le norme deontologiche contenute nel codice sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine e la loro inosservanza è sanzionabile dall’Ordine stesso, tenendo conto della gravità della condotta.

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