La privacy in ambito sanitario
In sanità la privacy comprende tutto quello che comporta la protezione dei dati personali della persona riguardanti il suo stato di salute e le modalità di trattamento di tali dati. Ad ogni cittadino che accede ad una struttura sanitaria per visite, ricoveri o altro è garantita l’assoluta riservatezza.
Le leggi sulla privacy sono contenute nel decreto legislativo 196/2003. Questo garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. I dati si distinguono in:
- personali, relativi alla persona fisica;
- sensibili, relativi a informazioni di origine etnica, credo religioso e politico, … nonché dati relativi alle condizioni di salute della persona.
In ambito sanitario i dati personali sono quelli che si riferiscono allo stato di salute e a tutte quelle informazioni riguardanti la sfera fisica e psichica della persona. Includono dati genetici e il materiale utilizzato nel suo percorso clinico (fotografie, documenti, …).
Vengono garantiti:
- riservatezza durante i colloqui,
- distanza di cortesia,
- che le notizie vengano fornite solo a persone legittime in accordo con l’assistito,
- rispetto durante la chiamata in sala di attesa.
Soggetti coinvolti
Vengono identificati:
- TITOLARE – persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o altro ente a cui competono le decisioni sulle modalità di trattamento dei dati;
- RESPONSABILE – persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o altro ente preposti dal titolare al trattamento dei dati;
- INCARICATO – persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati;
- INTERESSATO – persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- GARANTE – autorità che tutela i cittadini in relazione all’uso da parte di soggetti pubblici o privati dei dati che li riguarda. Proteggi i dati personali e svolge controlli di correttezza.
Trattamento dei dati
Si intende qualsiasi operazione svolta a mano o con elaboratore elettronico, che riguarda operazioni di raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, diffusione e selezione dei dati.
L’ART.13 del codice della privacy stabilisce inoltre che l’interessato deve essere informato prima della raccolta dei dati.
Le fasi del trattamento sono:
- RACCOLTA
- REGISTRAZIONE
- CONSERVAZIONE
- UTILIZZO da chi indicato al trattamento
- COMUNICAZIONE a chi autorizzato
- DIFFUSIONE
L’interessato può in ogni momento chiedere informazioni e modalità in merito a:
- conferma dell’esistenza dei dati,
- identificazione dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento,
- aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati,
- cancellazione, trasformazione, blocco dei dati,
- attestazione di eventuali operazioni di aggiornamento, cancellazione e trasformazione.
Questi diritti sono tutelati dall’ART.8 DELLA CARTA DEI DIRITTI DELL’UE.
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
https://www.europarl.europa.eu/
In ambito sanitario il codice della privacy si rivolge a coloro che esercitano una professione sanitaria e a tutti gli organismi sanitari. Questi soggetti trattano i dati personali della persona previo consenso che può essere espresso:
- dall’interessato stesso
- dal legale rappresentante o prossimo congiunto, o familiare, nel caso vi sia l’impossibilità fisica o incapacità di intendere e volere da parte della persona
Sono esclusi dal consenso casi come:
- grave rischio di salute
- urgenza medica
- incapacità di intendere e volere
Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento Europeo in materia di protezione dei dati, che rivede aspetti già presenti.
Consenso
Per tutti i dati sensibili il consenso deve essere esplicito, non necessariamente documentato per iscritto, anche se questa forma lo rende inequivocabile. In caso di consenso orale, il titolare deve comunque dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso ad uno specifico trattamento dei dati. Il consenso nei minorenni è valido sopra i 16 anni, al di sotto di questa età è necessario il consenso dei genitori.
Il consenso è:
- LIBERO
- SPECIFICO
- INFORMATO
- INEQUIVOCABILE
L’informativa al consenso deve essere:
- Concisa
- Trasparente
- Intelligibile e facilmente accessibile
- Con linguaggio chiaro e semplice
Diritto di accesso
Ognuno deve avere diritto di accedere ai propri dati e riceverne una copia. Deve inoltre essere indicato il periodo di conservazione previsto.
Diritto di cancellazione (Diritto all’oblio)
Ognuno ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati.
Sanzioni
La violazione della privacy è punita dal codice penale. E’ punita anche l’omissione dell’osservazione dei provvedimenti del garante e la falsità nelle dichiarazioni al garante. Il codice civile prevede sanzioni quando lo scorretto uso dei dati arreca all’interessato danni materiali e morali.
L’INFERMIERE E IL RISPETTO DELLA PRIVACY
L’infermiere, come tutti gli operatori sanitari, ha l’obbligo di non rivelare notizie riguardanti un paziente, andando incontro a violazioni giuridiche e rompendo il rapporto di fiducia con il paziente.
Art. 622 del codice penale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31].
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
https://www.gazzettaufficiale.it/
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
“dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
https://www.garanteprivacy.it/
Art. 27 del codice deontologico dell’infermiere
L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico,
https://www.fnopi.it/
ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con
la persona assistita.
La morte della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto
professionale.

